IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 e, in  particolare,  l'art.
1, comma 495, primo periodo, cosi' come modificato,  da  ultimo,  dal
decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 secondo cui al fine di semplificare
le assunzioni di cui all'art. 1, comma 446, della legge  30  dicembre
2018,  n.  145,  le  amministrazioni  pubbliche   utilizzatrici   dei
lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del  decreto
legislativo 28 febbraio 2000, n. 81,  e  all'art.  3,  comma  1,  del
decreto legislativo 7 agosto 1997, n.  280,  nonche'  dei  lavoratori
gia' rientranti nell'abrogato  art.  7  del  decreto  legislativo  1°
dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori  impegnati  in  attivita'  di
pubblica  utilita',  anche  mediante  contratti  di  lavoro  a  tempo
determinato o contratti di collaborazione coordinata  e  continuativa
nonche' mediante  altre  tipologie  contrattuali,  possono  procedere
all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a
tempo parziale, anche in deroga, fino al 30 settembre 2022 -  termine
prorogato da ultimo in sede di conversione del  citato  decreto-legge
n. 36 del 2022 -  in  qualita'  di  lavoratori  sovrannumerari,  alla
dotazione organica, al  piano  di  fabbisogno  del  personale  ed  ai
vincoli assunzionali previsti dalla vigente  normativa  limitatamente
alle risorse di cui al comma 497, primo periodo del medesimo  art.  1
della legge n. 160 del 2019; 
  Visto l'art. 1, comma 497, della citata  legge  n.  160  del  2019,
cosi' come modificato dall'art. 1, comma 1-quater, del  decreto-legge
30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla  legge
28 febbraio 2020, n. 8, secondo cui  le  amministrazioni  interessate
provvedono a valere sulle risorse di  cui  all'art.  1,  comma  1156,
lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  ripartite  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro  dell'economia
e delle finanze, da emanare, previa  intesa  in  sede  di  Conferenza
unificata.  Al  fine  del  riparto   le   predette   amministrazioni,
presentano istanza alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento della funzione pubblica. Ai fini dell'assunzione a tempo
indeterminato dei  lavoratori  impegnati  in  attivita'  di  pubblica
utilita', le regioni provvedono  mediante  il  pieno  utilizzo  delle
risorse  a  tal  fine  stanziate  da  leggi  regionali  nel  rispetto
dell'art. 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  28
dicembre 2020 e il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
20 maggio 2022 con i quali,  in  attuazione  del  citato  comma  497,
dell'art. 1, della legge n. 160 del 2019, si e' provveduto al riparto
delle risorse dirette ad incentivare  il  percorso  assunzionale  dei
lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n.  81
del 2000; 
  Visto il decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e, in particolare,
l'art. 37-ter secondo cui per le finalita' di cui all'art.  1,  comma
495,  della  citata  legge  n.  160  del  2019,   possono   procedere
all'assunzione  a  tempo  indeterminato  anche   le   amministrazioni
pubbliche presso le  quali  risultano  temporaneamente  utilizzati  i
lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del  decreto
legislativo n. 81  del  2000.  Nelle  regioni  e  negli  enti  locali
sottoposti  a  commissariamento,  la  manifestazione   di   interesse
all'avvio della procedura di stabilizzazione di cui all'art. 1, comma
495, della citata legge n. 160  del  2019,  e'  espressa  dall'organo
commissariale; 
  Visto il citato art. 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge  n.
296 del 2006 che prevede che, a decorrere dall'esercizio  finanziario
2008, e' disposto lo stanziamento di un ulteriore  contributo  di  50
milioni  di  euro  annui  per  la  stabilizzazione   dei   lavoratori
socialmente utili e per le iniziative connesse alle politiche  attive
per il lavoro in favore delle regioni che rientrano  negli  obiettivi
di convergenza dei fondi strutturali dell'Unione  europea  attraverso
la stipula di un'apposita convenzione con il Ministero del  lavoro  e
della previdenza sociale a valere sul fondo per l'occupazione di  cui
all'art. 1, comma 7,  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; 
  Visto l'art. 18, comma 1, del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.
185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2,
che istituisce, nello stato di previsione del Ministero  del  lavoro,
della  salute  e  delle  politiche  sociali,  il  Fondo  sociale  per
occupazione e formazione nel quale  affluiscono,  tra  le  altre,  le
risorse del fondo per l'occupazione; 
  Visto l'art. 1, comma 496, della citata legge n. 160 del  2019  che
prevede che  a  decorrere  dall'anno  2020,  le  risorse  di  cui  al
richiamato art. 1, comma 1156, lettera g-bis) della legge n. 296  del
2006 sono incrementate di 9 milioni di euro annui; 
  Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio  2000,
n. 81; 
  Considerato che le risorse statali del fondo per  l'occupazione  di
cui all'art. 1, comma 1156, lettera g-bis) della  legge  n.  296  del
2006  sono  destinate  all'assunzione  a  tempo   indeterminato   dei
lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del  decreto
legislativo n. 81 del 2000 attualmente in  utilizzo  a  valere  sulle
risorse statali del medesimo fondo nelle regioni che rientrano  negli
obiettivi di convergenza dei fondi  strutturali  dell'Unione  europea
(Basilicata, Calabria, Campania e Puglia); 
  Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 e, in  particolare,  l'art.
1, commi 446 e ss., come da ultimo modificato  dal  decreto-legge  30
dicembre 2021, n. 228 convertito, con modificazioni, dalla  legge  25
febbraio  2022,  n.  15  secondo  cui,  negli  anni   2019-2022,   le
amministrazioni pubbliche utilizzatrici, tra l'altro, dei  lavoratori
socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo
n. 81 del 2000 anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato
o contratti  di  collaborazione  coordinata  e  continuativa  nonche'
mediante   altre   tipologie    contrattuali,    possono    procedere
all'assunzione a tempo indeterminato dei suddetti  lavoratori,  anche
con contratti di lavoro a tempo parziale, nei limiti della  dotazione
organica e del piano di fabbisogno del personale, nel rispetto  delle
condizioni prescritte dal medesimo articolo; 
  Vista la circolare n. 9 del 15 giugno 2020 del Ministero del lavoro
e delle politiche  sociali  in  cui  si  chiarisce  che,  nelle  more
dell'attuazione delle procedure di  cui  all'art.  1,  commi  446-448
della legge n. 145 del 2018, «possono continuare  le  stabilizzazioni
dei lavoratori socialmente utili ex  art.  2,  comma  1  del  decreto
legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 utilizzando  le  risorse  statali
gia' assegnate  alle  Regioni  interessate  mediante  le  convenzioni
sottoscritte con questo Ministero ai sensi dell'art. 78, commi 2 e 3,
della legge 23 dicembre 2000, n.  388  e  dell'art.  1,  comma  1156,
lettera g-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296»; 
  Considerato che la proroga del termine  per  l'assunzione  a  tempo
indeterminato di lavoratori socialmente  utili  a  valere  sul  fondo
sociale per occupazione e formazione alla data del 30 settembre  2022
- disposta, da ultimo, con la citata legge n. 79 del 2022 in sede  di
conversione del decreto-legge  n.  36  del  2022  -  unitamente  alla
disponibilita' gia' presente di  risorse  finanziarie  sufficienti  a
favorire  la  stabilizzazione  dei   lavoratori   socialmente   utili
appartenenti al bacino storico, e' volta a favorire l'attivazione  di
un ulteriore processo di stabilizzazione successivo a quelli attivati
con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28  dicembre
2020 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio
2022 per il riparto delle risorse dirette ad incentivare il  percorso
assunzionale di  tali  lavoratori  e  che  occorre  tener  conto  del
disposto di cui al citato art. 37-ter del  decreto-legge  n.  73  del
2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021; 
  Vista la nota a firma congiunta  del  Dipartimento  della  funzione
pubblica e del Ministero del lavoro e delle politiche  sociali  prot.
n. DFP-0046412 del 7 giugno 2022 con oggetto: «art. 6, comma  8,  del
decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36: proroga al 30  giugno  2022  del
termine previsto dall'art. 1, comma  495,  della  legge  27  dicembre
2019,  n.  160  relativo  alle  procedure  di   stabilizzazione   dei
lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del  decreto
legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.»; 
  Viste le istanze presentate secondo  le  modalita'  indicate  nella
citata nota a firma congiunta prot n. DFP-0046412 del 7  giugno  2022
per il riparto delle risorse destinate ad incentivare l'assunzione  a
tempo indeterminato di lavoratori  socialmente  utili  a  valere  sul
fondo sociale per occupazione e formazione; 
  Considerato che, ventitre amministrazioni  pubbliche  utilizzatrici
dei lavoratori socialmente utili di cui  all'art.  2,  comma  1,  del
decreto  legislativo  n.  81  del  2000  hanno   presentato   istanze
ammissibili in relazione  all'assunzione  a  tempo  indeterminato  di
complessivi cinquantaquattro lavoratori; 
  Ritenuto di dover ripartire, in attuazione del richiamato  art.  1,
comma 497, della legge n. 160 del 2019, le  risorse  statali  di  cui
all'art. 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge n. 296  del  2006
tra le Regioni  Basilicata,  Calabria,  Campania  e  Puglia  ai  fini
dell'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di  lavoro
a tempo parziale, dei lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2,
comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000 a  carico  del  fondo
sociale   per   occupazione   e   formazione,    riconoscendo    alle
amministrazioni destinatarie un incentivo statale a  regime,  per  un
importo annuo pari a euro 9.296,22 per ciascun lavoratore, cumulabile
con eventuali contributi regionali ed  erogabile  a  decorrere  dalla
data di assunzione a tempo indeterminato; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12  febbraio  2021
con cui l'on. Renato Brunetta e' nominato Ministro senza portafoglio; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  13
febbraio 2021 con cui all'on. Renato Brunetta e' conferito l'incarico
relativo alla pubblica amministrazione; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  15
marzo 2021 che dispone la delega  di  funzioni  al  Ministro  per  la
pubblica amministrazione on. Renato Brunetta; 
  Di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali  e
con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Vista l'intesa in sede di Conferenza unificata acquisita in data 28
settembre 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Ripartizione risorse statali per incentivi alle  assunzioni  a  tempo
  indeterminato dei lavoratori socialmente utili di cui  all'art.  2,
  comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 
 
  1. Ai sensi dell'art. 1, comma 497, della legge 27  dicembre  2019,
n. 160, le risorse di cui all'art.  1,  comma  1156,  lettera  g-bis)
della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  destinate  ad  incentivare  le
assunzioni a tempo indeterminato anche  con  contratti  di  lavoro  a
tempo parziale dei lavoratori socialmente utili di  cui  all'art.  2,
comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.  81  presso  le
amministrazioni indicate nell'elenco allegato 1 al  presente  decreto
sono ripartite, tra  le  Regioni  Basilicata,  Calabria,  Campania  e
Puglia con contributo annuo a regime di importo pari a euro  9.296,22
cumulabile  con  eventuali  contributi  regionali  ed   erogabile   a
decorrere dalla data di assunzione a tempo  indeterminato,  per  ogni
lavoratore assunto, come  indicato  nel  seguente  prospetto  per  un
importo annuo complessivo dell'onere pari a euro 501.995,88: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  2. Resta fermo che per le restanti assunzioni a tempo indeterminato
ai sensi del comma 1, le residue risorse di  cui  all'art.  1,  comma
1156, lettera g-bis) della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296  sono
ripartite a seguito dell'istanza da parte degli enti interessati, tra
le regioni di cui al comma 1, tenendo conto della medesima misura del
contributo annuo pro-capite a regime di importo pari a euro  9.296,22
cumulabile  con  eventuali  contributi  regionali  ed   erogabile   a
decorrere dalla data di assunzione a tempo indeterminato. 
  3. Le risorse suindicate sono assegnate  alle  regioni  di  cui  al
comma 1 dal Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  che  ne
disciplina le modalita' di trasferimento. 
  Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte  dei
conti, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 10 ottobre 2022 
 
             p. Il Presidente del Consiglio dei ministri 
             Il Ministro per la pubblica amministrazione 
                              Brunetta 
 
          Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 
                               Orlando 
 
              Il Ministro dell'economia e delle finanze 
                               Franco 
 

Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 2022 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del  Consiglio,  del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari  esteri,  reg.
n. 3217